OPERATIVITÀ DELL’ARBITRO ASSICURATIVO

Gentile Socio,
la informiamo che dal 15 gennaio 2026 sarà operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS), istituito presso l’IVASS, a cui potrà rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa sorte con le Compagnie e gli intermediari assicurativi, aggiungendosi agli strumenti di risoluzione alternativa già esistenti.

INTEGRAZIONE NEL DIPA

Per i contratti assicurativi per i quali le è stato consegnato il DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo), tale documento deve intendersi integrato, con decorrenza dal 15 gennaio 2026, nella sezione “Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?”, dalla seguente frase: “all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile”.

Di seguito, anche per i contratti per i quali non fosse stata prevista la consegna del DIPA, forniamo le informazioni sulla procedura di ricorso all’Arbitro Assicurativo.

REQUISITI E TEMPISTICHE DEL RICORSO

L’avente diritto (contraente, assicurato, beneficiario di una polizza o danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della Compagnia) può rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, a condizione che:

  • Reclamo preventivo: abbia prima presentato un reclamo direttamente alla Compagnia Assicurativa o all’intermediario;
  • Risposta insoddisfacente: non abbia ricevuto risposta entro 45 giorni o abbia ritenuto insoddisfacente la risposta ottenuta;
  • Termine di presentazione: il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo e deve riguardare fatti accaduti nei 3 anni precedenti.

APERTURA DEL RICORSO

  • La procedura si svolge interamente online, attraverso il portale dell’Arbitro Assicurativo raggiungibile all’indirizzo www.arbitroassicurativo.org oppure inquadrando il QR code.
  • Costo: è previsto un contributo fisso di 20 euro per l’avvio del ricorso a carico dell’avente diritto.
  • Oggetto: le controversie possono riguardare l’accertamento di diritti e obblighi contrattuali e il risarcimento dei danni. Le controversie possono anche riguardare la corresponsione di somme di denaro entro i seguenti limiti di valore:

– Fino a 300.000 euro per le polizze vita con prestazione solo in caso di morte;
– Fino a 150.000 euro per le altre polizze vita;
– Fino a 25.000 euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggio);
– Fino a 2.500 euro in caso di richiesta del risarcimento del danno per responsabilità civile nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa (ad esempio, R.C. Auto).

SVOLGIMENTO E DECISIONE

1. Controdeduzioni Compagnia: entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso, la Compagnia Assicurativa e/o l’intermediario trasmettono le loro controdeduzioni;
2. Contraddittorio: segue un ulteriore scambio di repliche e controrepliche tra le parti;
3. Decisione del Collegio: conclusa la fase del contraddittorio, il Collegio esamina il caso e prende una decisione entro i successivi 90 giorni (prorogabili una sola volta fino a ulteriori 90 giorni).

EFFICACIA DELLA DECISIONE E TUTELA

La decisione dell’Arbitro Assicurativo non è vincolante. Tuttavia, in caso di inosservanza della decisione da parte della Compagnia o dell’intermediario:

  • L’inosservanza viene pubblicata sul sito dell’Arbitro Assicurativo per 5 anni;
  • Deve essere pubblicata sul sito internet della Compagnia o dell’intermediario (o esposta nei locali, se non ha un sito) per almeno 6 mesi.

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.
L’avente diritto può sempre successivamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento disponibile sul sito www.arbitroassicurativo.org.